Ma prima di iniziare, lascia che mi presenti.
Sono il notaio Marta Cimino, socio di NF Notai, e opero presso la sede di Canicattì e la sede di Piazza Francesco Crispi 1 di Palermo, due delle nostre 8 sedi siciliane.
Ogni giorno in NF Notai ci offriamo come guide esperte, aggiornate e sempre attente nel far sì che chi ci incontra si senta ascoltato, a proprio agio nel porre qualsiasi domanda, ben informato sui suoi diritti e i possibili impatti delle sue decisioni e sicuro che otterrà risposte esaurienti e soluzioni sempre in grado di porre al centro i suoi desideri e intenzioni.
Per questo ci impegniamo, sia in presenza (durante le nostre consulenze) che negli articoli del magazine che stai leggendo, a rendere comprensibili e alla portata di tutti anche i concetti legali più complessi, utilizzando un linguaggio semplice e diretto.
È giunto il momento di scendere nel dettaglio di questo tanto discusso argomento, del quale spero di fornirti una dettagliata ed esauriente panoramica.
Partiamo!
In questo articolo scoprirai
Cos’è la donazione?
La donazione, così come testualmente previsto dall’art. 769 c.c., è “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
La donazione, essendo un contratto, produce i suoi effetti nel momento in cui le parti lo firmano: chi “si spoglia” di un determinato bene ancora in vita, lo trasferisce a favore del soggetto che vuole “arricchire”.
Dopo la stipula dell’atto, il donatario (il beneficiario della donazione) diventa immediatamente l’intestatario del bene trasferitogli e dovrà farsi carico degli oneri annessi e connessi.
Cos’è il testamento?
Il testamento è un atto unilaterale con cui una persona dispone dei propri beni, o di parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art.587 c.c.). Quindi esso, a differenza della donazione, non produce effetti immediatamente, ma solo dopo la morte del testatore, colui che “fa testamento”.
Chi sostiene le rispettive spese.
Le spese dell’atto di donazione sono a carico dei donatari (coloro che stanno ricevendo la donazione), che già beneficiano della liberalità a loro favore da parte del donante. Tuttavia, nulla esclude che le parti dell’atto possano pattuire diversamente.
Le spese del testamento sono a carico del testatore, colui che “fa testamento”. Successivamente, dopo la morte del testatore, gli eredi dovranno farsi carico degli oneri di pubblicazione del testamento, della dichiarazione di successione e dell’accettazione dell’eredità, espressa o tacita che sia. In caso di testamento olografo , cioè scritto di pugno, i soli eredi si faranno carico di tutte le spese afferenti.
E bene tuttavia precisare che, ove ci fosse la disponibilità/possibilità di scegliere tra una delle due soluzioni, non è possibile a priori indicare quale delle due sia economicamente più sostenibile, poiché dipende strettamente dai casi.
Tra l’altro è sempre fortemente auspicabile che si guardi più alla solidità del trasferimento che all’eventuale convenienza economica.
Principali differenze, rischi e opportunità.
Abbiamo visto che il bene ricevuto per donazione “arricchisce” immediatamente chi lo riceve. Tuttavia, l’eventuale intenzione di venderlo a un terzo acquirente non sempre è priva di problemi. Si usa dire che la provenienza donativa “sporca” l’immobile che si vuole vendere. Vediamo perché.
L’atto di donazione può essere oggetto di impugnazione da parte dei legittimari, ossia da parte di quella stretta cerchia di congiunti individuati all’art.536 c.c., che siano stati lesi (coloro che abbiano ricevuto meno di quanto la legge gli riserva) e/o pretermessi (coloro che non abbiano ricevuto alcunché, nonostante la legge riservi loro una parte del patrimonio).
L’instabilità del bene donato, ossia il suo essere soggetto a impugnazione da parte dei legittimari, non è, tuttavia, perpetua ma si protrae fino a 20 anni dal momento in cui si procede alla trascrizione, nei pubblici registri, dell’atto di donazione (art.563 c.c.). Esistono tuttavia dei rimedi che, finché il donante è in vita, possono consentire al soggetto terzo acquirente qualche tutela in più. Ciò nonostante, fin quando non decorreranno i 20 anni il bene sarà sempre a rischio.
Anche il testamento è, al pari della donazione, impugnabile da parte di legittimari lesi e/o pretermessi. Questi infatti, dopo la morte del testatore (i.e. colui che “fa testamento”), ossia quando di regola il testamento produce gli effetti, possono contestare la mancata attribuzione della quota loro riservata dalla legge, mediante un preciso strumento processuale denominato azione di riduzione.
Quest’ultima è tuttavia una azione, ossia uno strumento di tutela, cui i legittimari lesi e/o pretermessi possono decidere di rinunciare, ovviamente dopo la morte del testatore o donante.
L’eventuale presenza di rinuncia renderà tutelato un eventuale terzo acquirente, in quanto i legittimari che hanno rinunciato non potranno più esercitare l’azione suddetta, eliminando definitivamente il rischio che il bene acquistato possa essere sottratto.
Pertanto, se la eventuale rivendita non tutela in maniera completa chi acquista da un donatario, ossia da chi ha ricevuto una donazione, chi vuole trasferire i suoi beni potrebbe decidere di “fare testamento”, evitando altresì di trasferire i costi annessi alla proprietà dei beni prima della sua dipartita.
In questo caso il testamento diventa lo strumento principe per distribuire il patrimonio secondo le proprie volontà, impedendo altresì che gli eredi si ritrovino cointestatari di tutti i beni (qualora nel testamento siano destinatari di singoli beni) evitando lunghi e spiacevoli dissidi che non riuscirebbero a condurre a una risoluzione amichevole.
Conclusioni.
In questo, come in molti altri casi, le parole d’ordine sono ‘Mai generalizzare’ e ‘Non prendere decisioni affrettate’.
Capire se conviene evitare di affrontare il costo di un atto di donazione e fare testamento o viceversa, lo si può desumere solo analizzando con scrupolo e attenzione la singolarità di ogni specifico caso.